Locazioni commerciali: novità in tema di aggiornamento del canone
Il Decreto Legge n. 207 del 2008, convertito con Legge n. 14 del 2009, ha modificato l’art. 32 della cosiddetta Legge sull’equo canone in materia di aggiornamento del canone di locazione.
Prima della modifica, l’aggiornamento ISTAT aveva cadenza annuale, originariamente biennale, e su richiesta del locatore, inoltre la variazione in aumento del canone non poteva superare il 75% dell’indice ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Eventuali clausole che stabilissero variazioni eccedenti tale misura rimanevano improduttive di effetti giuridici, poiché venivano automaticamente sostituite dalla previsione del richiamato art. 32.
La nuova formulazione dell’articolo 32 della Legge 392 del 1978, ai primi due commi, dispone che “Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.
Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’articolo 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.”
Così formulato, l’art. 32 introduce due sostanziali novità: innanzitutto che, in caso di contratti di locazione ad uso diverso che eccedano la durata minima prevista per legge, è possibile prevedere variazioni superiori al 75% ISTAT e, in secondo luogo, che tale disposizione sia applicabile anche ai contratti in corso, purché eccedenti i limiti minimi di durata.
Tale modifica sembra, quindi, perseguire l’obiettivo di una maggior durata dei contratti di locazione, incentivata dalla possibilità dell’applicazione dell’aumento maggiore.
Una maggior liberalizzazione contrattuale in tema di aggiornamento contrattuale, dunque, che il Legislatore ha voluto concedere sulla scia della Giurisprudenza sempre più orientata in tal senso.
© Avv. Michele De Bellis, 5 maggio 2009,