Il diritto di sopraelevazione nel condominio

Il diritto di sopraelevazione nel condominio

Un lettore riferisce di essere proprietario di una porzione dell’ultimo piano di un condominio e chiede se gli sia consentito sopraelevare l’edificio per ricavare un ulteriore appartamento e se ciò sia subordinato al consenso da parte dell’assemblea condominiale.

L’articolo 1127 del Codice Civile prevede che il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio possa elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che ciò non risulti precluso da eventuali pattuizioni contenute nell’atto di acquisto o nel regolamento contrattuale da esso eventualmente richiamato.

Il secondo comma del medesimo articolo specifica che tale elevazione è ammessa solo se le condizioni statiche dell’edificio lo consentano.

Dunque, la facoltà di sopraelevazione prevista dalla norma, se le condizioni statiche dell’immobile lo consentono, non è soggetta ad alcun tipo di autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale in quanto liberamente esercitatile dal proprietario dell’ultimo piano dell’edificio.

I condomini, tuttavia, possono opporsi alla sopraelevazione qualora questa pregiudichi l’aspetto architettonico del condominio.

Il caso prospettato dal lettore presenta anche la particolarità che lo stesso dichiara di essere proprietario solo di una porzione dell’ultimo piano dell’edificio.

Sul punto la Giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che “Il diritto di costruire sopra l’ultimo piano di un edificio spetta non soltanto a colui il quale sia proprietario esclusivo del lastrico, ma anche a colui il quale sia proprietario di una porzione soltanto dell’ultimo piano.

In quest’ultimo caso, tuttavia, la sopraelevazione è consentita soltanto nella colonna d’aria soprastante la porzione di proprietà esclusiva, e sempre che siano rispettati i limiti posti dall’art. 1127 c.c.” [Cassazione civile , sez. II, 24 febbraio 2006, n. 4258]

Il lettore, quindi, potrà esercitare la facoltà di sopraelevazione, nel rispetto del decoro architettonico dell’edificio e qualora non vengano meno le caratteristiche di staticità dello stesso, ma unicamente nella parte sovrastante la propria porzione di piano ed avendo cura di corrispondere una indennità agli altri condomini così come prevista dal quarto comma dell’art. 1127 del Codice Civile.

© Avv. Michele De Bellis, 10 febbraio 2009,