Contratto di locazione ad uso diverso dall’abitativo: la durata è inderogabile

Contratto di locazione ad uso diverso dall’abitativo: la durata è inderogabile

Una lettrice riferisce di aver stipulato, in qualità di conduttrice, un contratto di locazione per un immobile adibito ad uso diverso dall’abitativo, per la precisione l’immobile sarebbe destinato all’esercizio della propria attività commerciale.

La lettrice afferma che il contratto riporta una clausola secondo cui la durata della locazione sarebbe prevista di anni quattro rinnovabili per un periodo di uguale misura e che sarebbe consentito il recesso con preavviso di mesi sei.

La lettrice chiede se tale clausola sia conforme al dettato normativo.

La Legge n. 392 del 1978, che regola la materia, agli articoli 27 e seguenti prevede che la durata della locazione ad uso diverso dall’abitativo sia, per il caso che ci occupa, inderogabilmente di anni sei più altri anni sei, con l’unica facoltà per il locatore di diniego del rinnovo alla scadenza dei primi sei anni in presenza dei motivi indicati dall’art. 29 della medesima Legge, vale a dire, per esempio, nel caso in cui  il locatore intenda adibire l’immobile ad abitazione o ad esercizio proprio, del coniuge ovvero dei parenti entro il secondo grado, oppure anche nel caso in cui l’immobile debba essere demolito per poi essere ricostruito o ristrutturato.

In tali casi il diniego di rinnovo, con indicate espressamente le motivazioni, deve essere comunicato al conduttore con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno dodici mesi.

Per le scadenze successive, il locatore può dare la disdetta anche in assenza dei motivi elencati all’art. 29 Legge 392/1978, ma sempre con preavviso di almeno dodici mesi.

Per quanto riguarda il conduttore, invece, il recesso è consentito in ogni caso qualora concorrano gravi motivi, con preavviso di almeno sei mesi, ovvero, anche in assenza di gravi motivi, allorché il contratto lo preveda.

Nel caso esposto dalla lettrice, quindi, la durata del contratto deve essere ricondotta a quella prevista dalla norma più sopra richiamata, cioè sei anni più sei, e, per quanto concerne la disdetta, la stessa pare che possa essere interpretata nel senso che il conduttore ha facoltà di recedere rispettando unicamente il termine di preavviso di sei mesi.

© Avv. Michele De Bellis, 27 gennaio 2009,