Comodato: chi paga se si rompe l’elettrodomestico?

Comodato: chi paga se si rompe l’elettrodomestico?

Un lettore ci riferisce di aver sottoscritto un contratto di comodato per l’immobile presso cui abita e chiede se la riparazione di un elettrodomestico, in particolare di un frigorifero, già in dotazione all’appartamento, debba essere da lui sostenuta, come già ha fatto, ovvero se la spesa spetti al proprietario dell’immobile.

Preliminarmente si ricorda che il comodato è un contratto essenzialmente gratuito e la previsione di un corrispettivo trasforma il comodato in locazione.

Per il contratto di comodato di un immobile, tra l’altro, non è necessaria la forma scritta, ma qualora si opti per tale forma, il contratto risulta soggetto a registrazione.

Infine si ricorda che il contratto di comodato può essere senza determinazione di data ed in questo caso si parla di comodato precario.

Tornando al caso sottoposto dal lettore, bisogna innanzitutto tenere presente che al rapporto di comodato, in linea di massima, si applicano i medesimi principi che valgono per il contratto di locazione.

In tal senso è opportuno preliminarmente trovare la causa della rottura dell’elettrodomestico: infatti, secondo l’art. 1576 del Codice Civile “il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore”.

Le riparazioni di piccola manutenzione che la norma pone a carico del conduttore sono quelle che dipendono da deterioramenti prodotti dall’uso normale del bene e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.

Come anticipato, tali principi si applicano anche al comodato e, dunque, il comodatario ha diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute, in virtù del fatto che, ai sensi degli articoli 1807 e 1808 del Codice Civile, “se la cosa si deteriora per solo effetto dell’uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento” ed inoltre “il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, egli però ha il diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti”.

© Avv. Michele De Bellis, 14 ottobre 2008,