Condominio: i pannelli fotovoltaici

Condominio: i pannelli fotovoltaici

Un lettore, sensibile alle campagne sul risparmio energetico, chiede se sia possibile far installare un impianto fotovoltaico ad uso personale sul tetto dell’edificio condominiale.

Il legislatore, in materia condominiale, ha inteso regolare unicamente gli interventi volti al risparmio energetico incidenti sull’impianto termico centralizzato e, con il Dpr n. 380 del 2001, ha disposto che siano valide le delibere assembleari in materia di risparmio energetico purchè volute dalla maggioranza del valore del condominio espressa in millesimi, indipendentemente dal numero di condomini favorevoli.

Come detto, però, questo favore per il risparmio energetico si limita all’impianto centralizzato, cosa succede, allora, qualora sia il singolo condomino a volersi dotare di impianto fotovoltaico?

Occorre, dunque, guardare al regolamento condominiale e alla normativa generale di cui al Codice Civile.

Intanto, l’installazione di pannelli solari sulle ringhiere dei balconi è potenzialmente consentita, purchè nei limiti dell’art. 1120 del Codice Civile e cioè che non pregiudichi il decoro dell’immobile condominiale.

Occorre, però, tenere presente che la conformazione di un impianto fotovoltaico e la sua posa in opera sono profondamente vincolate dall’esposizione dell’edificio alla luce solare e dall’incidenza dei raggi solari, nonché dalle dimensioni in relazione all’utilità che si vuole raggiungere.

In tal senso, quindi, spesso non è possibile posizionare l’impianto all’interno della singola proprietà esclusiva ed occorre, pertanto, servirsi delle parti comuni, quali i lastrici in primo luogo.

Tenuto presente che il pari godimento della cosa comune deve essere sempre garantito a tutti i condomini, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 1102 e 1120 del Codice Civile, la legittimità dell’installazione da parte del singolo condomino di un impianto fotovoltaico su di uno spazio comune non può essere messa in discussione.

Come detto, però, tale installazione non potrà in alcun modo rendere inservibile la cosa comune da parte degli altri condomini.

In sostanza, qualora al riguardo il regolamento condominiale nulla disponga, il lettore potrà ritenersi libero di installare l’impianto fotovoltaico anche sul tetto-lastrico dell’edificio, a sue spese ovviamente, purchè ciò non impedisca agli altri condomini il pari godimento del lastrico e non violi il decoro architettonico dell’edificio condominiale.

© Avv. Michele De Bellis, 9 settembre 2008,