Anche l’invalidità di casalinghe e disoccupati dev’essere risarcita
Quando si verificano i sinistri, non solo stradali, coloro che subiscono un infortunio hanno diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento delle varie componenti del danno, quali il danno biologico, il danno morale ed il danno patrimoniale.
Può una casalinga, che subisce un sinistro, ottenere il risarcimento per il danno patrimoniale?
Sì certamente, tuttavia ancora può capitare che chi si trova nelle condizioni di dover materialmente risarcire il danno cerchi di negare tale possibilità.
Senza voler scendere nel dettaglio, in questa sede, circa le modalità di quantificazione del danno risarcibile, tuttavia appare opportuno segnalare una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha ribadito, ancora una volta, il principio secondo cui anche la casalinga, da considerarsi a tutti gli effetti una lavoratrice, abbia diritto al risarcimento del danno patrimoniale, oltre che biologico, come un qualunque impiegato.
Secondo tale orientamento, infatti, pur non percependo uno stipendio mensile, la casalinga eserciterebbe un’attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nella mera esecuzione delle faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare e, quindi, la perdita o la diminuzione della capacità lavorativa rappresenterebbe un danno patrimoniale, che deve essere conseguentemente riconosciuto. (Cass. n. 6658 del 19 marzo 2009)
Questa pronuncia, peraltro, fa seguito ad una precedente con la quale i Giudici della Cassazione hanno affermato che “Il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell’espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è pecuniariamente valutabile come danno emergente, ex art. 1223 c.c. (richiamato “in parte qua” dal successivo art. 2056) e può essere liquidato, pur in via equitativa, anche nell’ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente.” (Cass. 28 settembre 2004 n. 19387 – Baroncioni c. Fiammenghi e altro – Giust. civ. Mass. 2005, 1 – Conforme Cass. 09 febbraio 2005 n. 2639 – Calabrese c. Soc. Generali Assicur. e altro – Giust. civ. Mass. 2005, 2)
Se la casalinga ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale, cosa succede nel caso in cui il danneggiato sia, invece, un disoccupato?
Con una sentenza della Corte di Cassazione del 2008, viene ritenuta ammissibile anche la risarcibilità del danno patrimoniale subito dal disoccupato, inteso quale danno futuro collegato all’invalidità permanente che verrà ad incidere sulla capacità di guadagno del soggetto, quando costui inizierà un’attività lavorativa.
Si precisa che l’invalidità deve essere di carattere permanente, poiché permane la non risarcibilità del danno da invalidità temporanea, salvo che non venga fornita la prova che il soggetto, pur disoccupato, avrebbe potuto produrre reddito già in tale arco temporale.
Tale sentenza, inoltre, specifica chiaramente che lo stato di disoccupazione deve essere involontario, cioè il caso di soggetto che non lavora perché non ha ancora trovato una occupazione, dovendosi, al contrario, escludere la tutela risarcitoria nel caso in cui il soggetto abbia rifiutato volontariamente un’attività lavorativa.
© Avv. Michele De Bellis, 22 luglio 2009,