Modifiche introdotte dalla riforma del lavoro: il rito del lavoro
Proseguiamo con l’analisi della legge 28 giugno 2012, n. 92, rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la cosiddetta “riforma del mercato del lavoro”, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2012, con entrata in vigore il successivo 18 luglio 2012.
Oggi vedremo alcuni aspetti legati al rito del lavoro.
La riforma del lavoro , dunque, ha cambiato, anche le regole sul contenzioso in materia di licenziamenti, predisponendo una sorta di “corsia privilegiata” riservata alle sole domande ad essi specificamente inerenti.
Orbene, esiste una stretta e pacifica relazione tra regime sostanziale applicabile al licenziamento e regime processuale, tale per cui, ad esempio, un ordinamento che prevede la reintegrazione del lavoratore che abbia subito un licenziamento ingiustificato, ma non si curi che la decisione arrivi in un tempo tale da renderla effettivamente fruibile per il dipendente e accettabile per il datore di lavoro sarebbe un regime illogico, dannoso per imprese e lavoratori.
Alla luce di tali considerazioni, appare quanto meno originale, se non altro, che la contrazione dei termini processuali si produca in un contesto, in cui la reintegrazione, pur non abolita, perde gran parte della sua rilevanza nel panorama delle sanzioni e per di più dopo che l’introduzione dei termini decadenza di cui alla L. 183/11 (ora ulteriormente ridotti) aveva già notevolmente ridotto il rischio di decisioni troppo differite nel tempo.
Peraltro, la cosiddetta corsia privilegiata per i licenziamenti ex articolo 18, viene di fatto ritagliata nella corsia già esistente nell’ordinario rito del lavoro, a discapito di ogni altra domanda, ancorchè proveniente dal medesimo soggetto ricorrente. A
d esempio, se un dipendente fa causa al datore di lavoro allegando di aver subito un illegittimo licenziamento causato da una serie di vicende legate al mobbing o al demansionamento, fino a prima della riforma era possibile risolvere questa procedura in un unico procedimento. In base alla recente riforma, è necessario intraprendere due procedimenti distinti in quanto davanti al giudice del licenziamento si possono proporre solo questioni connesse al licenziamento, con conseguente moltiplicazione dei giudizi.
© Avv. Michele De Bellis, 8 settembre 2012, 