Furto del veicolo nel parcheggio: chi è responsabile?

Furto del veicolo nel parcheggio: chi è responsabile?

Un Lettore riferisce di una spiacevole vicenda occorsa ad un suo amico: quest’ultimo, invero, avrebbe lasciato la propria autovettura in un’area di parcheggio a pagamento delimitata da recinzioni e raggiungibile solo attraverso un’entrata dotata di sbarra che, in uscita, consente l’accesso solo dopo aver effettuato il pagamento del corrispettivo per la sosta, tuttavia, al suo ritorno, l’auto era stata rubata.

Il Lettore chiede se ci sia una responsabilità del gestore del parcheggio per il furto e se l’amico possa ottenere un risarcimento.

La vicenda, purtroppo, è spesso ricorrente e frequentemente i gestori delle aree di sosta cercano di limitare la propria responsabilità avvertendo i clienti, spesso a mezzo di un regolamento stampigliato sul retro dei tagliandi rilasciati per il ritiro della vettura o su cartelli posti in corrispondenza delle casse, che le aree non sono custodite, con ciò volendo escludere una responsabilità per eventuali fatti criminosi.

La giurisprudenza ha più volte affrontato il problema giungendo, nel 2011,ad una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite volta a dirimere ogni dubbio sul punto, in quanto uno dei precedenti orientamenti era volto, in ogni caso, a configurare in capo al gestore del parcheggio la responsabilità dei veicoli custoditi senza alcuna possibilità di esclusione di tale responsabilità.

Tale sentenza delle Sezioni Unite, in definitiva, ha quindi enunciato il principio secondo cui è escluso l’obbligo del gestore di custodire i veicoli parcheggiati all’interno del area di parcheggio nel caso in cui venga esposto l’avviso di “parcheggio incustodito” e che tale avviso sia chiaramente percepibile dagli automobilisti prima dell’immissione all’interno del parcheggio.

Nel caso in cui, invece, tale avviso non sia ravvisabile dagli utenti prima dell’accesso all’area di sosta, perché presente solo, per esempio, sui predetti tagliandi, permane l’obbligo di custodia da parte del gestore dell’area di sosta.

Il Lettore, quindi, dovrà preventivamente verificare quale delle due circostanze sopra descritte ricorresse nella vicenda occorsa all’amico e solo nel caso si configurasse un obbligo di custodia del gestore, sarà possibile ottenere il risarcimento del danno subito.

© Avv. Michele De Bellis, 1 settembre 2012,