Modifiche introdotte dalla riforma del lavoro: il lavoro occasionale di tipo accessorio
Proseguiamo con l’analisi della legge 28 giugno 2012, n. 92, rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la cosiddetta “riforma del mercato del lavoro”, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2012, con entrata in vigore il successivo 18 luglio 2012.
Oggi vedremo le novità in ordine al lavoro occasionale di tipo accessorio.
L’intervento normativo è volto ad integrare le disposizioni previste dell’articolo 72, comma 1, del dlgs 276/2003.
In particolare i buoni lavoro, cosiddetti voucher, vengono sostituiti con buoni orari, numerati progressivamente e riportanti la data.
Vengono adeguate le aliquote dei contributi previdenziali rispetto a quelle previste per gli iscritti alla gestione separata dell’Istituto nazione di previdenza sociale.
Per quanto concerne il campo di applicazione si segnala che è previsto un doppio limite economico massimo: vale a dire di cinque mila euro, come totale percepito tra tutti i committenti dal lavoratore e, in caso di prestazioni rese a favore di committenti quali imprenditori commerciali ovvero professionisti, il limite è fissato in due mila euro per ciascun committente.
Si segnala, infine, che in via transitoria i buoni lavoro del vecchio tipo, richiesti dai datori di lavoro entro il 17 luglio 2012, data di entrata in vigore della provvedimento normativo, potranno comunque essere utilizzati sino al 31 maggio 2013.
© Avv. Michele De Bellis, 25 agosto 2012, 