Modifiche introdotte dalla riforma del lavoro: il contratto intermittente
Proseguiamo con l’analisi della legge 28 giugno 2012, n. 92, rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la cosiddetta “riforma del mercato del lavoro”, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2012, con entrata in vigore il successivo 18 luglio 2012.
Oggi vedremo le novità in ordine al contratto intermittente.
Innanzitutto è bene precisare sin d’ora che si sono già susseguite alcune circolari ministeriali esplicative della riforma del lavoro, che hanno interessato anche il contratto intermittente.
Riservandoci di approfondire l’argomento nelle prossime uscite, si anticipa che le circolari hanno spiegato, soprattutto, quando una prestazione lavorativa può essere considerata “discontinua o intermittente” ai sensi del d.lgs 276/2003, vale a dire nell’eventualità in cui la prestazione venga fornita anche per periodi prolungati. Il Ministero chiarisce che tali periodi, affinché vengano definiti “discontinui o intermittenti”, dovranno necessariamente essere intervallati da almeno una o più pause lavorative.
In due casi, dunque, si potrebbe applicare il lavoro intermittente: svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario in virtù delle necessità rinvenute dai contratti collettivi e cioè per periodi determinati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, ovvero qualora vengano impiegati prestatori di età maggiore di 55 anni o minore di 24 anni.
Restano, invece, immutate le circostanze per le quali non è ammesso il ricorso al lavoro intermittente: cioè, tra gli altri, nei casi di sostituzione di lavoratori che praticano il diritto di sciopero, nel caso in cui il rapporto di lavoro intermittente sia attivato presso unità produttive nelle quali siano accaduti, nell’arco dei 6 mesi precedenti, licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o diminuzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale per lavoratori destinati agli stessi compiti.
Resta confermata l’indennità di disponibilità nel caso in cui il contratto pattuisca per il lavoratore il bisogno di rispondere alla chiamata: il datore di lavoro è obbligato alla corresponsione di una “indennità economica di disponibilità” da stabilirsi mediante le indicazioni rilasciate dalla contrattazione collettiva ovvero determinata, in via sostitutiva, dal D.M. 10/03/2004 in misura non minore al 20% della retribuzione, per la porzione di tempo in cui il lavoratore resta in attesa della chiamata datoriale.
© Avv. Michele De Bellis, 11 agosto 2012, 