Modifiche introdotte dalla riforma del lavoro: il tempo determinato

Modifiche introdotte dalla riforma del lavoro: il tempo determinato

Proseguiamo con l’analisi della legge 28 giugno 2012, n. 92, rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la cosiddetta “riforma del mercato del lavoro”, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2012, con entrata in vigore il successivo 18 luglio 2012.

Oggi vedremo le novità in ordine ai contratti a tempo determinato.

Innanzitutto rimane, come in precedenza, la facoltà di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro, qualora ricorrano motivi di natura tecnica, produttiva, organizzativa ovvero sostitutiva, sempre a condizione che tali motivazioni risultino per iscritto.

Tuttavia, la riforma introduce un nuovo comma all’art.1 del  decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Il comma 1bis, infatti, prevede la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro, dunque di stipulare un contratto a tempo determinato, anche in assenza dei motivi di cui sopra a condizione che la durata del contratto stesso non sia superiore a dodici mesi senza possibilità di rinnovo e che per il lavoratore sia il primo rapporto di lavoro di questo tipo, presumibilmente, ma qui la norma non è chiara, con il medesimo datore di lavoro

In generale, la durata massima del contratto è di  36 mesi.

Altra importante novità riguarda le proroghe che dovranno essere intervallate necessariamente da un periodo di sospensione notevolmente aumentato, dovendo passare almeno 90 giorni oppure 60 nel caso di contratto di durata superiore o pari a 6 mesi, mentre prima ella riforma i termini erano rispettivamente di venti e dieci giorni.

Dal punto di vista contributivo, si segnala l’aggravio contributivo attesa la previsione di un’aliquota aggiuntiva pari  all’1,4% per finanziare  l’Assicurazione sociale per l’impiego, vale a dire la nuova forma di ammortizzatore sociale che dovrebbe prendere l’avvio dal 2013.

Tuttavia, anche per incentivare la stabilizzazione del lavoratore, è previsto che, qualora il lavoratore venga successivamente stabilizzato con un rapporto a tempo indeterminato, il datore di lavoro possa recuperare parte di questo contributo aggiuntivo.

© Avv. Michele De Bellis, 4 agosto 2012,