Modifiche introdotte dalla riforma del lavoro: l’apprendistato

Modifiche introdotte dalla riforma del lavoro: l’apprendistato

La legge 28 giugno 2012, n. 92, rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la cosiddetta “riforma del mercato del lavoro”, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2012, con entrata in vigore il successivo 18 luglio 2012.

Nelle prossime settimane affronteremo alcune delle novità introdotte da questa legge.

Iniziamo parlando delle modifiche al contratto di apprendistato.

La riforma è volta, espressamente, a valorizzare l’apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Innanzitutto, si evidenzia che l’apprendistato non potrà avere durata inferiore a sei mesi.

Tra le novità, poi, più in evidenza, si sottolinea il comma 16 dell’art. 1, il quale prevede che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori dipendenti in servizio presso il medesimo datore di lavoro e che tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, mentre nel caso il datore di lavoro non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Peraltro tali disposizioni non si applicano alle imprese artigiane. L’assunzione di nuovi apprendisti, poi, è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento (ridotto a 30 per cento per i primi tre anni) degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, ma tale limite non si applica nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.

Tali disposizioni, comunque, si applicheranno a partire dal 2013.

© Avv. Michele De Bellis, 21 luglio 2012,