Sinistro stradale: responsabilità del gestore ed esclusione
Più volte, in materia di circolazione stradale, abbiamo affrontato la questione di danni dovuti ad una non corretta manutenzione delle strade.
Abbiamo dato atto di una evoluzione giurisprudenziale che, di fatto, ha ammesso la configurabilità della responsabilità in capo al gestore della rete stradale “per danno cagionato da cose in custodia”, di cui all’art. 2051 del Codice Civile.
La responsabilità del gestore in ordine ai danni provocati agli utenti dalla scarsa manutenzione delle strade ha acquisito, dunque, una connotazione oggettiva e, affinchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che assuma rilievo al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 15383/2006).
Invero, le più recenti pronunce hanno, appunto, ritenuto configurabile, proprio nei confronti del gestore della strada, la responsabilità per danni da cose in custodia, di cui al citato art.2051 del c.c., in ordine ai danneggiamenti subiti a seguito dell’utilizzo di strade pubbliche.
Tuttavia, occorre evidenziare che una recentissima sentenza della Corte di Cassazione sottolinea che la responsabilità del gestore della strada resta esclusa, laddove il sinistro sia da ascrivere alla responsabilità esclusiva del danneggiato per essersi verificato a causa della condotta imprudente ed alla velocità eccessiva tenuta dall’automobilista medesimo, velocità che deve essere in ogni caso adeguata allo stato dei luoghi, anche a prescindere dalle specifiche indicazioni stradali.
© Avv. Michele De Bellis, 14 luglio 2012, 