Delibera condominiale sulle innovazioni
In passato abbiamo parlato delle “innovazioni” a proposito delle delibere assembleari del condominio.
Il termine innovare significa letteralmente: modificare introducendo elemento di novità.
Tuttavia, il Codice non fornisce una definizione precisa di innovazione lasciando il compito all’interpretazione della Giurisprudenza.
La Corte di Cassazione, infatti, ha definito il concetto di innovazione come una qualsiasi opera nuova che, in tutto o in parte, ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, modifichi la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione e dell’ordinaria amministrazione, che comporti una modificazione materiale della forma o della sostanza della cosa medesima, con l’effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento o, comunque, alterarne la destinazione originaria con conseguente implicita incidenza sull’interesse di tutti i condomini.
Non sono, invece, innovazioni, tutti gli atti di maggiore e più intensa utilizzazione della cosa comune, che non comportino alterazioni o modificazioni della stessa e non precludano agli altri partecipanti la possibilità di utilizzare la cosa facendone lo stesso maggiore uso del condomino che abbia attuato la modifica.
Anche di recente, comunque, La Corte di Cassazione ha ribadito che ai fini della qualificazione dell’opera come innovazione, deve aversi riguardo anche alla effettiva rilevanza ed apprezzabilità della modificazione che essa produce, con la conseguenza che, se l’intervento è poco rilevante rispetto all’interezza del condominio, vengono meno i presupposti stessi dell’innovazione.
All’atto pratico, quando degli interventi possano assumere le caratteristiche di innovazione, proprio perché comportano una trasformazione ed alterazione del bene comune, devono essere approvati in sede di assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza del condominio e i 2/3 del valore millesimale dell’edificio.
© Avv. Michele De Bellis, 7 luglio 2012, 