Se il vigile è in borghese e non in servizio, la multa è illegittima
Un lettore riferisce di essere stato multato, per una pretesa infrazione al codice della strada, da un agente di polizia locale.
Tuttavia, il Lettore precisa che tale agente non indossava la divisa d’ordinanza e che, da informazioni assunte, non era neppure in servizio.
Il Lettore, dunque, chiede se tale verbale di accertamento sia valido o meno.
In ordine alla competenza degli agenti di Polizia Locale, la Giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell’art. 57 c.p.p. e art.5 Legge 65/86, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.
I predetti, quindi, possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale, purché si trovino nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio. (Cass. 2008/5771 – Giust. civ. Mass. 2008, 3, 350)
Partendo da questo principio, di recente, i giudici di merito sono giunti ad affermare che, nel caso in cui l’agente accertatore si trovi fuori dal servizio di vigilanza e, peraltro, senza divisa d’ordinanza, non essendo, dunque, qualificabile come agente di polizia giudiziaria, l’eventuale infrazione accertata sarebbe da ritenersi illegittima.
In definitiva, se quanto affermato dal Lettore corrispondesse al vero, egli potrebbe impugnare il verbale di contestazione con ricorso gerarchico o avanti l’autorità giudiziaria.
© Avv. Michele De Bellis, 30 giugno 2012, 