Assegno divorzile e nuovo nucleo familiare dell’onerato
Qualche tempo addietro abbiamo affrontato il caso di proposto da un Lettore che chiedeva quali conseguenze potesse avere sull’entità dell’assegno divorzile la circostanza che l’ex coniuge beneficiato avesse instaurato una convivenza con un’altra persona.
In quell’occasione abbiamo dato atto che la giurisprudenza afferma il principio secondo cui in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la differenza dei mezzi del coniuge economicamente più debole a fronte delle disponibilità economiche dell’altro, che avevano caratterizzato il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio, non giustifichi la corresponsione di un assegno divorzile a carico del primo laddove questi instauri una convivenza con altra persona che assuma i connotati di stabilità e continuità, trasformandosi in una vera e propria famiglia di fatto. In quest’ultimo caso, tuttavia, il diritto all’assegno viene a trovarsi in una fase di quiescenza, ma che ben può essere fatto valere in caso di rottura della convivenza.
Recentemente, la Giurisprudenza ha riaffrontato la materia precisando alcuni principi, e cioè che, allorché a fondamento dell’istanza rivolta ad ottenere la riduzione o la totale soppressione del diritto al contributo economico siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, come ad esempio una nuova famiglia da mantenere, il giudice, ai fini dell’accoglimento della domanda, deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, mentre, ove sia dedotto il miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario, non può limitarsi a considerare isolatamente detto miglioramento, attribuendo ad esso una valenza automaticamente estintiva della solidarietà postconiugale, ma, assumendo a parametro l’assetto di interessi che faceva da sfondo al precedente provvedimento, deve verificare se l’ex-coniuge titolare del diritto all’assegno abbia acquistato, per effetto di quel miglioramento, la disponibilità di mezzi adeguati, ossia idonei a renderlo autonomamente capace, senza necessità di integrazioni ad opera dell’obbligato, di assicurarsi un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio (Cass. 8222/12).
© Avv. Michele De Bellis, 26 maggio 2012, 