Immissioni: rumori intollerabili dall’appartamento confinante

Immissioni: rumori intollerabili dall’appartamento confinante

Una Lettrice riferisce di abitare in un condominio e che dall’appartamento del vicino provengono rumori insopportabili. La stessa chiede come sia possibile agire per far cessare il disturbo.

Effettivamente, occorre osservare che l’amministratore del condominio non è tenuto a difendere il diritto alla salute del singolo condomino, potendo solamente far presente al condomino “rumoroso” che il frastuono proveniente dal suo appartamento reca disturbo agli altri inquilini, ma non ha il potere di imporre la cessazione della fonte di rumore.

Gli unici legittimati a chiedere provvedimenti a tutela del proprio diritto, infatti, sono i singoli condomini, sempre che le immissioni moleste non interessino parti comuni dell’edificio, nel qual caso, invece, sarebbe configurabile una legittimazione attiva dell’amministratore.

Il Codice Civile, all’art. 844 rubricato “immissioni”, prevede che “ il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità…”.

La Giurisprudenza ha fornito una definizione di rumore che superi la normale tollerabilità, affermando che esso consiste in “qualunque stimolo sonoro non gradito all’orecchio umano che per le sue caratteristiche di intensità e durata può divenire patogeno per l’individuo”, e i rumori “devono considerarsi intollerabili se superiori di tre decibel rispetto al rumore di fondo”.

In definitiva, accertato che i rumori superino la normale tollerabilità così come indicata nella misura di almeno tre decibel, la Lettrice potrà rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente per veder riconosciuto il proprio diritto a non essere molestata dal frastuono proveniente dall’appartamento confinante.

© Avv. Michele De Bellis, 19 maggio 2012,