Recesso del lavoratore nel contratto a termine
Un Lettore riferisce di aver comunicato le proprie dimissioni al datore di lavoro prima della scadenza del termine contrattuale e chiede se, atteso che non erano comunque sorrette da una giusta causa, possa ottenere la corresponsione dello stipendio sino allo scadere naturale del contratto.
Sul punto la giurisprudenza di merito ha avuto modo di rilevare che, solo in caso di recesso prima della scadenza del termine sorretto da giusta causa, il lavoratore avrebbe diritto al risarcimento del danno pari all’ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se il contratto avesse avuto la durata prevista, così come accade nel caso di recesso anticipato senza giusta causa da parte del datore di lavoro, ma che nell’ipotesi volontà di recesso del lavoratore senza giusta causa, come nel caso prospettato dal Lettore,il rapporto non può che rimanere definitivamente risolto, senza conseguenze risarcitorie e ripristinatorie per lo stesso.
La Corte di Cassazione, peraltro, ha confermato che la dichiarazione di recesso del lavoratore, una volta comunicata al datore di lavoro, è di per sé idonea a produrre l’effetto della estinzione del rapporto, che è nella disponibilità delle parti, a prescindere dai motivi che abbiano determinato le dimissioni, confermando, altresì, che in caso di assenza di giusta causa, il lavoratore non possa ottenere alcun tipo di risarcimento, diversamente da quanto accade nel caso di presenza di una giusta causa per cui il lavoratore ha diritto ad ottenere, oltre al risarcimento dei danni cagionati dagli inadempimenti imputabili al datore di lavoro, un’indennità commisurata al preavviso dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato (sul punto Cass. 13782/01 – 6342/12).
In conclusione, il Lettore a seguito di valida manifestazione della volontà di recesso, senza giusta causa, ha definitivamente risolto il contratto di lavoro, ma senza che ciò possa avere conseguenze risarcitorie.
© Avv. Michele De Bellis, 28 aprile 2012, 