L’aumento istat del canone di locazione non è dovuto se non richiesto dal locatore
Un Lettore riferisce di condurre in locazione un immobile e che mai prima d’ora il locatore avrebbe fatto richiesta di aumento del canone in ragione dell’adeguamento agli aumenti del costo della vita, così come vengono costantemente indicati dall’ISTAT.
Da ultimo, precisa il Lettore, il locatore avrebbe richiesto il pagamento in unica soluzione di tutti gli aumenti ISTAT intervenuti nel passato.
A questo punto il Lettore chiede se tali somme siano dovute o meno.
Occorre premettere che i primi due commi dell’art. 32, l. 392/78 e succ. modifiche, prevedono che “Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75% di quelle, accertate dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati”.
Ora, la legge non prevede che la richiesta debba essere rivestita di una forma particolare, ma, in ogni caso, precisa che tale richiesta è un onere del locatore, al cui adempimento è legato il suo diritto ad ottenere l’aggiornamento del canone, ponendosi come condizione per il sorgere del relativo diritto.
Nel caso prospettato, dunque, sembrerebbe che il locatore non abbia mai formulato la richiesta di adeguamento, con la conseguenza che non è mai sorto in capo allo stesso il diritto di ottenere un aumento del canone di locazione da parte del Lettore-conduttore.
Tuttavia, come già anticipato, si sottolinea che la richiesta di aumento non necessita di forme particolari e, quindi, qualora il locatore formuli tale richiesta, non necessariamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ben potrà esigere il pagamento, pro futuro, del canone così come adeguato all’aumento del costo della vita.
© Avv. Michele De Bellis, 29 settembre 2012, 